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Il matrimonio religioso può essere dichiarato nullo se nel momento costitutivo dello stesso sussistono uno o più motivi, detti capi di nullità, da parte di uno o entrambi i nubendi. Il diritto canonico ne prevede molteplici, che possono essere determinati da un’infinita varietà di fatti, condizioni e circostanze che riguardano perlopiù la sfera delle intenzioni e della volontà e/o lo stato interiore, mentale e psicologico del soggetto.

I capi di nullità matrimoniale possono essere sintetizzati come segue:

Vizi del consenso

A) esclusione di una proprietà o un elemento essenziale del matrimonio (can. 1101 § 2 C.J.C.).

Alcune fattispecie, a titolo meramente semplificativo, si configurano quando ricorre:

  • la riserva di ricorrere alla separazione e/o al divorzio in caso di esito infelice o fallimentare del matrimonio ovvero quando si considera il matrimonio come una ‘prova’
  • l’esclusione della fedeltà
  • l’esclusione della generazione e/o educazione della prole
  • l’esclusione del ‘bene dei coniugi’
  • l’esclusione del matrimonio stesso
  • l’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio (can. 1099 C.J.C.), ecc.

B) errore: sulla persona, su una qualità direttamente e principalmente intesa (can. 1097 C.J.C.);

C) dolo anche omissivo (can. 1098 C.J.C.), vale a dire simulare e/o tacere fatti e/o circostanze riguardanti una o più qualità che per loro natura possono perturbare il matrimonio;

D) condizione (can. 1102 C.J.C.);

E) violenza fisica e/o psicologica e il timore (can. 1103 C.J.C.);

F) ignoranza della sostanza del matrimonio (can. 1096 C.J.C.).

Incapacità della persona a contrarre (can. 1095 C.J.C.)

A) per mancanza di uso di ragione,

B) per insufficiente discrezione ovvero maturità di giudizio,

C) per incapacità di assumere e adempiere gli oneri essenziali del matrimonio

Tali capi di nullità sono determinati da cause di natura psichica quali, a titolo meramente esemplificativo, inadeguata evoluzione delle passioni, delle emozioni e degli istinti, perturbazioni psichiche, nevrosi, disturbi ossessivo-compulsivi, immaturità psicoaffettiva, malattie mentali, perversioni psicosessuali.

Anche la dipendenza da sostanze chimiche può determinare stati psichici di incapacità ad esprimere valido consenso.

Sebbene le dipendenze più conosciute siano quelle concernenti le droghe, esistono altre dipendenze legate a oggetti o attività non chimiche. Negli ultimi vent’anni, si è, infatti, manifestata la proliferazione di dipendenze senza sostanze stupefacenti da oggetti e attività legali. La dipendenza non chimica (sesso, shopping compulsivo, gioco, computer, internet, social network, televisione, lavoro, ecc.) rappresenta una delle più frequenti problematiche della psicopatologia moderna e postmoderna.

Impedimenti dirimenti

A norma dei cann. 1083-1094 C.J.C. sono l’impotenza copulativa, la consanguineità, l’affinità, la parentela legale, l’età, la disparità di culto (che può essere dispensato), il vincolo precedente, l’uccisione del coniuge, la pubblica onestà, il ratto, l’ordine sacro e il voto pubblico perpetuo di castità.

Difetto di forma canonica di celebrazione

Si configura quando non vengono rispettate le disposizioni in materia di cui ai cann. 1104-1106 e 1108-1123 C.J.C..

Avvocato Rotale Angela Racanicchi

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