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Il patrocinio avanti il Tribunale della Rota Romana è riservato esclusivamente agli avvocati rotali, i quali, dopo aver conseguito la laurea dottorale in diritto canonico, devono superare il selettivo esame rotale, che prevede un triennio di studi e tirocinio con frequenza obbligatoria denominato Corso Rotale. Attualmente, gli iscritti all’Albo degli Avvocati Rotali sono appena 281 in tutto il mondo.

Oltre agli avvocati della Rota Romana e gli avvocati per le Cause dei Santi (specificamente abilitati dalla Congregazione per le Cause dei Santi), esiste un albo degli avvocati abilitati ad assumere il patrocinio delle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e a prestare, altresì, la loro opera nei ricorsi gerarchici amministrativi dinanzi ai Dicasteri della Curia romana.

Il diploma di avvocato rotale è un requisito essenziale per l’ammissione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e abilita al patrocinio avanti tutti i tribunali ecclesiastici del mondo.

Coloro che non conseguono il diploma di avvocato rotale, se muniti almeno del titolo di licenza in diritto canonico ovvero se veramente esperti in materia, su domanda da presentare al Moderatore del tribunale ecclesiastico regionale o diocesano, a discrezione dell’autorità possono essere ammessi al patrocinio in uno specifico tribunale per un periodo definito oppure indeterminato. Tali patrocinatori, che esercitano in ambito territoriale circoscritto, sono denominati avvocati ecclesiastici.

Tuttavia, molti tribunali ecclesiastici regionali italiani, non ritenendo adeguata la preparazione di chi è privo del diploma di avvocato rotale e dell’iter formativo che precede il conseguimento di tale titolo, da alcuni anni non sogliono più ammettere al patrocinio coloro che non sono in possesso di tale requisito.

Avvocato Rotale Angela Racanicchi

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