SITO IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
Roman_Rota

Una causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio può essere intrapresa da uno o entrambi i coniugi purché di fatto non più conviventi seppure non ancora legalmente separati e/o divorziati.

Il matrimonio può essere accusato di nullità anche dagli eredi dopo la morte di uno o entrambi i coniugi.

La causa di nullità matrimoniale può essere intrapresa da una sola parte anche se l’altra vi si oppone oppure sceglie di restare assente dal giudizio. L’assenza dal giudizio ovvero l’opposizione dell’altro coniuge è assolutamente ininfluente ai fini dello svolgimento e la conclusione del processo matrimoniale.

Nel processo matrimoniale canonico vige il principio della doppia sentenza conforme, ossia il matrimonio è nullo quando intervengono due sentenze che dichiarano che il matrimonio è nullo per lo stesso capo di nullità ovvero per due diversi capi di nullità tra loro connessi.

Con il primo grado di giudizio viene svolta l’istruttoria della causa (acquisizione delle deposizioni delle parti e dei testimoni, di documenti, di eventuali perizie e di altre prove) e si conclude con la sentenza di primo grado. Se la sentenza è affermativa ossia dichiarativa della nullità del matrimonio, la causa viene trasmessa al competente tribunale di appello, che con decreto può ratificare la sentenza di primo grado oppure rinviare la causa all’esame ordinario. In caso di decreto di ratifica della sentenza di primo grado, il matrimonio è definitivamente nullo. Nel caso in cui la causa sia rinviata a ordinario esame, dovrà essere svolta un’ulteriore istruttoria mediante l’acquisizione di altre prove e, pertanto, il secondo grado di giudizio si concluderà con un’ulteriore sentenza.

Conseguita la duplice conformità della sentenza, le parti sono libere di contrarre nuove nozze e di presentare istanza al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per l’ottenimento del decreto di esecutività della sentenza canonica, necessario per intraprendere presso la competente Corte d’Appello la procedura di delibazione per l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica.

Avvocato Rotale Angela Racanicchi

© 2024 All Right Reserved • Informativa sulla PrivacyCookie Policy
Web design by Marco Panichi