In riferimento al matrimonio cattolico, la formazione del vincolo matrimoniale è lasciata alla libera volontà umana e, pertanto, il concretarsi o meno del vincolo è lasciato alla determinazione dei contraenti.
Se nel momento costitutivo del matrimonio esistono uno o più motivi di nullità da una o entrambe le parti, il matrimonio sorge solo in apparenza, perché i nubendi contraggono invalidamente.
Quando, invece, il matrimonio sorge validamente, nessuna potestà umana può annullarlo. Nella Chiesa cattolica, quindi, non esistono procedure per annullare matrimoni validi ma soltanto cause per la dichiarazione di nullità di matrimoni il cui vincolo non è mai giuridicamente sorto.
Se il matrimonio non nasce giuridicamente, non ne consegue neppure il sacramento, e, pertanto, il matrimonio non viene mai ad esistere.
Non si annullano, dunque, matrimoni validi ma si dichiarano nulli i matrimoni che non sono mai nati giuridicamente, perché sorti invalidamente.
Se il matrimonio è nullo, il fatto che una coppia sia vissuta come marito e moglie e abbia generato figli non sana l’ontologica nullità del matrimonio, che è e resta nullo.
La nullità del matrimonio può essere provata nell’ambito del processo matrimoniale canonico che è un processo di natura contenziosa.
Il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio diverge dai procedimenti amministrativi di dispensa per lo scioglimento del matrimonio, in quanto tale dispensa può essere concessa soltanto dal Romano Pontefice.
Il matrimonio può essere sciolto per dispensa da matrimonio rato e non consumato (il matrimonio è valido ma non è stato perfezionato con la copula coniugale), per privilegio paolino (viene sciolto il matrimonio celebrato fra due non battezzati) e per dispensa in favore della fede (viene sciolto il matrimonio celebrato fra una parte battezzata e una parte non battezzata).