Il Tribunale Apostolico della Rota Romana, più comunemente conosciuto come Tribunale della Sacra Rota (ma impropriamente, poiché da trent’anni i Dicasteri e i Tribunali ecclesiastici non sono più “Sacri”), è un dicastero della Curia Romana ed è Tribunale Apostolico ossia Tribunale del Papa. E’ stato riformato con la Costituzione apostolica Pastor bonus, (mediante la quale sono stati riorganizzati tutti i Dicasteri della Curia Romana) promulgata il 28 giugno 1988 da S. Giovanni Paolo II.
Successivamente, con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Quaerit semper, promulgata il 30 agosto 2011, Papa Benedetto XVI ha ampliato le competenze del Tribunale della Rota un tempo già prerogativa di questo Tribunale Apostolico.
Sebbene questo Tribunale sia di antichissime origini, le prime regole della Rota, di cui si ha notizia certa, risalgono alla Bolla Ratio iuris emanata da Papa Giovanni XXII il 16 dicembre 1331.
Il Tribunale della Rota Romana – che provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore – giudica ordinariamente in grado di appello o ulteriore grado di giudizio non solo le cause di nullità matrimoniale ma anche le cause penali e le c.d. causae iurium, riguardanti i diritti in genere, provenienti da tutto il mondo.
In primo grado di giudizio la Rota è competente nelle cause di chi vi ricorre, nelle cause alla stessa demandate per diritto, nelle cause di cui l’Eccellentissimo Decano della Rota dispone l’avocazione e nelle cause avocate dal Romano Pontefice e affidate alla Rota Romana.
Al Tribunale della Rota Romana, inoltre, compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e valutare l’opportunità di sottoporre al Sommo Pontefice la supplica volta all’ottenimento della dispensa. La Rota è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione sacerdotale.
La lingua della Chiesa universale è il latino, dunque tutti gli atti processuali della e per la Rota devono essere scritti in lingua latina.
Volendo fare un’analogia con l’ordinamento giudiziario italiano, il Tribunale della Rota Romana può essere paragonato alla Suprema Corte di Cassazione, sebbene il primo abbia più ampi poteri e specificità.
Le giurisdizioni inferiori rispetto alla Rota Romana sono rappresentate dai Tribunali ecclesiastici regionali e dai Tribunali Diocesani.
Ai Tribunali ecclesiastici regionali – presenti in tutto il mondo ed eretti, perlopiù, in connessione alle regioni ecclesiastiche (in Italia, ad esempio, sono diciannove) – è demandata la cognizione delle cause in primo grado di giudizio e in appello, escluso quando, tuttavia, per volontà di chi vi ricorre o per avocazione o per diritto, la competenza non è demandata al Tribunale della Rota Romana. La cognizione dei processi per la dichiarazione della nullità del matrimonio è demandata ai Tribunali ecclesiastici regionali, in quanto tribunali di natura collegiale.
I Tribunali diocesani sono essenzialmente monocratici e, data la loro capillarità, spesso svolgono, su richiesta dei Tribunali regionali, le istruttorie delle cause di nullità matrimoniale. Inoltre, ai Tribunali diocesani è demandata per diritto l’istruttoria dei procedimenti matrimoniali di dispensa, dei processi riguardanti la nullità della sacra Ordinazione e gli oneri annessi.