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sposi matrimonio

Le vigenti legislazioni civili europee e di derivazione europea possono essere classificate, per quanto riguarda la celebrazione civile o religiosa del matrimonio, in due gruppi: il sistema del matrimonio civile obbligatorio e quello del matrimonio religioso o civile facoltativo.

Un terzo gruppo, quello del matrimonio religioso obbligatorio, che è stato in vigore fino agli anni ’80 in alcuni stati occidentali, è tuttora vigente nella Città del Vaticano (per i cittadini vaticani) e nel Vicino e Medio Oriente ove il matrimonio è regolato dal diritto religioso.

Il matrimonio civile obbligatorio è oggi vigente in varie legislazioni europee, del continente sudamericano, in alcuni stati africani e in genere in quei paesi ove si è giunti ad una radicale separazione fra stato e confessioni religiose e alla totale laicizzazione del potere politico.

Il sistema del matrimonio civile o religioso facoltativo è vigente nelle legislazioni civili della grande maggioranza degli stati e consiste nel riconoscimento di più forme della celebrazione del matrimonio, lasciando libertà ai nubendi di scegliere la forma religiosa o quella civile.

In Italia, Portogallo, Spagna, Repubblica Dominicana e Colombia vige il matrimonio cattolico concordatario, cioè il matrimonio dei cattolici è regolato con un Concordato tra la Santa Sede e lo Stato, che riconosce il matrimonio cattolico come istituto distinto da quello civile.

In Italia è, quindi, possibile celebrare il solo matrimonio civile con effetti solo per lo Stato, il matrimonio concordatario avente effetti civili e religiosi, regolato dal Concordato del 18.2.1984 stipulato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, e il solo matrimonio religioso con effetti solo canonici.

Particolare menzione merita la previsione normativa canonica (cann. 1130-1133 C.J.C.) riguardante la celebrazione segreta del matrimonio religioso, in quanto rappresenta un’eccezione alla pubblicità che deve essere data alla preparazione e alla celebrazione di ogni matrimonio canonico. Per grave e urgente causa (ad esempio, la celebrazione del matrimonio non può essere differita e la divulgazione della notizia della sua celebrazione arrecherebbe agli interessati grave danno morale e/o economico), l’Ordinario del luogo può autorizzare la celebrazione segreta del matrimonio. La peculiarità del matrimonio segreto è non solo il fatto che venga celebrato senza le pubblicazioni e in modo occulto, ma che la segretezza riguardi sia le investigazioni prematrimoniali sia il fatto che l’Ordinario del luogo, i testimoni di nozze e i coniugi siano tenuti al segreto e che la registrazione avvenga in un libro speciale conservato nell’archivio segreto della curia.

Accanto al matrimonio concordatario e a quello civile si pone il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto acattolico, regolato dalla legge 24.5.1929, n. 1159. Attualmente sono riconosciuti ufficialmente dallo Stato italiano venti culti acattolici, tra i quali la Chiesa russo-ortodossa in Roma, la Comunità armeno-gregoriana, la Chiesa evangelica luterana, il Centro islamico culturale d’Italia, l’Assemblea di Bahai, i Testimoni di Geova, ecc., garantendo nell’attuale società pluralistica e multietnica la libertà di coscienza e di religione.

Il matrimonio civile e il matrimonio concordatario, validamente contratto, in riferimento agli effetti civili, si può sciogliere per due sole cause: l’una naturale, ossia la morte di uno dei coniugi, l’altra legale, comunemente detta divorzio, per l’impossibilità, accertata con sentenza passata in giudicato, di mantenere ovvero di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, regolata dalla L. n. 898/1970 e sue successive modificazioni e integrazioni (da ultimo la L. n. 74/1987 e, soprattutto per questioni procedurali, la L. n. 80/2005).

Avvocato Rotale Angela Racanicchi

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