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La duplice sentenza conforme dichiarativa della nullità del matrimonio ha effetto:

  • tamquam non esset vale a dire che il matrimonio è come non fosse stato celebrato
  • ex tunc ossia partire dalla data della celebrazione del matrimonio

In forza degli artt. 796 e 797 c.p.c. richiamati in seno all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense (e Protocollo addiz.) 18 febbraio 1984, Accordo reso esecutivo con la l. 25 marzo 1985 n. 121 e gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria in virtù del principio concordatario accolto nell’art. 7 della Costituzione italiana, la sentenza ecclesiastica può conseguire anche gli effetti civili ossia avere efficacia anche nell’ordinamento italiano attraverso il procedimento di delibazione della sentenza canonica presso la Corte d’Appello competente, superando, in tal modo, la procedura di divorzio.

Una volta delibata, la sentenza ecclesiastica viene annotata dall’Ufficiale di stato civile a margine dell’atto di matrimonio.

Con la dichiarazione di nullità del matrimonio e l’eventuale delibazione civile della sentenza ecclesiastica, i diritti dei figli eventualmente nati restano impregiudicati sia per quanto riguarda il loro status di figli legittimi con i loro diritti ereditari sia per quanto riguarda il loro mantenimento, se minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

Avvocato Rotale Angela Racanicchi

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