Per quanto riguarda i tribunali ecclesiastici regionali, secondo la normativa emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono avere luogo la dispensa totale o parziale dalle spese processuali e il gratuito patrocinio per coloro che si trovano in serie (e documentate) difficoltà economiche. La richiesta e l’idonea documentazione devono essere presentate al Tribunale Ecclesiastico Regionale competente, che, valutato ogni singolo caso, potrà concedere il gratuito patrocinio e l’esonero ovvero la riduzione delle spese processuali.
In tutti gli altri casi, la parte attrice è tenuta al versamento di euro 525,00 a titolo di spese processuali mentre la parte convenuta costituita in giudizio con un proprio avvocato è tenuta al versamento di euro 262,50. Tali spese processuali non sono comprendenti, tuttavia, di altre eventuali spese straordinarie, che, nel caso, restano a carico delle parti.
Ai sopra indicati importi devono, eventualmente, aggiungersi i costi per consulenze tecniche di parte, ove necessarie, ad opera di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, periti calligrafi, ecc..
Per il primo grado di giudizio, che si conclude con decreto di ratifica della sentenza di primo grado da parte del tribunale di appello, all’avvocato di fiducia è dovuto un onorario di patrocinio da un minimo di euro 1.575,00 ad un massimo di euro 2.992,00.
In caso di rinvio all’esame ordinario della causa, al sopra indicato onorario di patrocinio di primo grado, si aggiunge l’onorario per il secondo grado di giudizio da un minimo di euro 604,00 a un massimo di euro 1.207,00. A tali somme, devono aggiungersi gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legislazione italiana.
Agli onorari sopra indicati, si aggiungono, poi, tutte le spese sostenute dall’avvocato (per eventuali trasferte, rogatorie, traduzioni, fotocopie, riproduzioni fotografiche, ecc.) e le competenze per eventuali altre attività che esulano dalla causa per la dichiarazione di nullità (ad esempio, in riferimento agli effetti civili della sentenza ecclesiastica e/o alla procedura di separazione/divorzio), ai consulti di esperti e/o di altri avvocati (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, avvocati della causa di separazione/divorzio, ecc.), determinati dall’eventuale complessità del caso.
Per quanto riguarda le cause di competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana, le spese processuali e gli onorari degli avvocati sono superiori e possono variare sensibilmente secondo la complessità dei casi.
Le consulenze preliminari, tese all’analisi del caso specifico e all’accertamento del fondamento per l’introduzione della causa di nullità, variano, ordinariamente, da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 250,00 oltre oneri fiscali secondo la legislazione fiscale italiana. L’importo della consulenza preliminare è compreso nel sopra indicato onorario di patrocinio del primo grado di giudizio, qualora la parte interessata decida di introdurre la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio.